Sez. U, Sentenza n. 16297 del 24/07/2007 (Rv. 599121 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Imprenditorialità giovanile - Agevolazioni (ai sensi del d.l. n. 786 del 1985) - Revoca dei benefici per il venir meno dei requisiti - Posizione soggettiva del privato - Natura - Interesse legittimo - Configurabilità - Relativa controversia - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
In materia di agevolazioni concesse per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 785 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44), nel caso di mutamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi originariamente valutati positivamente la sospensione dell'erogazione dei benefici costituisce espressione del potere di autotuela della P.A. volto a verificare la permanente corrispondenza all'interesse pubblico del provvedimento di ammissione ai medesimi; sussiste pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di atto discrezionale idoneo ad affievolire i diritti soggettivi costituiti con il precedente provvedimento e a degradarli ad interessi legittimi.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1985 num. 786, Decreto Legge 28/02/1986 num. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)