Sez. 3, Sentenza n. 4052 del 06/11/1976 (Rv. 382719 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - OPERATIVITA - CONDIZIONI - EVENTO DIPENDENTE ESCLUSIVAMENTE DAL COMPORTAMENTO DEL DANNEGGIATO - PRESUNZIONE DI COLPA DEL CUSTODE - INAPPLICABILITA.*
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - OPERATIVITA - CONDIZIONI - EVENTO DIPENDENTE ESCLUSIVAMENTE DAL COMPORTAMENTO DEL DANNEGGIATO - PRESUNZIONE DI COLPA DEL CUSTODE - INAPPLICABILITA.*
La presunzione di colpa del custode insita nell'art 2051 cod civ, postula per la sua operativita che la produzione dell'evento non sia determinata esclusivamente dal comportamento del danneggiato, perche in tal caso non sussiste alcun nesso di causalita, inteso nella sua accezione tecnico-giuridica, tra il danno verificatosi ed il comportamento negativo del custode. (nella specie, la Corte aveva escluso la responsabilita del proprietario di una catasta di tubi di cemento, uno dei quali era rotolato ed aveva colpito un ragazzo, danneggiandolo, sulla considerazione che il rotolamento era stato provocato dallo stesso danneggiato. La suprema Corte ha respinto il ricorso). (Conf 2412/74, mass n 370807).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)