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Sez. 3, Sentenza n. 2412 del 04/09/1974 (Rv. 370807 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - PRESUPPOSTI - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1974-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370807-01

RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - PRESUPPOSTI - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*

La responsabilita per danni cagionati da cosa in custodia ha base: a) nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa; b) nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioe di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi. In presenza di questi due elementi, la norma dell'art 2051 cod civ pone a carico del custode una presunzione iuris tantum di colpa, che puo essere vinta soltanto dalla prova che il danno e derivato esclusivamente da caso fortuito, inteso nel senso piu ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato: il fatto del terzo e la colpa del danneggiato escludono la presunzione di colpa del custode quando nel determinismo dell'evento dannoso si pongono come dotati di impulso causale autonomo e con carattere di inevitabilita nella sfera di Azione del custode. Mentre incombe al danneggiato l'Onere di provare i due elementi indicati sopra sui quali si basa la responsabilita, presunta iuris tantum del custode, quest'ultimo, ai fini della prova liberatoria, ha l'Onere di indicare e provare la causa del danno estranea alla sua sfera di Azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa del danneggiato), rimanendo a suo carico la causa ignota. (Conf 1698'73, mass n 364619).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)