Sez. 3 - , Sentenza n. 32173 del 08/05/2018 Ud. (dep. 13/07/2018) Rv. 273693 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE | Sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato - Omessa applicazione della misura di sicurezza della espulsione dello straniero dal territorio dello Stato - Annullamento con rinvio - Individuazione del giudice di rinvio - Tribunale di sorveglianza - Esclusione - Giudice che ha emesso la sentenza impugnata - Sussistenza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE
In tema di impugnazioni, a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato per omessa applicazione della misura di sicurezza della espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, obbligatoria ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, il giudice di rinvio deve essere individuato, non nel tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 680, comma 2, cod. proc. pen., bensì nel giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, secondo la previsione dell'art. 623, comma 1, lett.d), cod. proc. pen., attesa la non appellabilità della sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 86 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 579 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)