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Sez. 6 - , Sentenza n. 29544 del 07/10/2020 Ud. (dep. 23/10/2020) Rv. 279890 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE | Sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato - Omessa applicazione della misura di sicurezza della espulsione dello straniero dal territorio dello Stato - Annullamento con rinvio - Individuazione del giudice di rinvio - Tribunale di sorveglianza - Esclusione - Giudice che ha emesso la sentenza impugnata - Sussistenza.
Stato
decisa il 2020-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279890-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE

È ammissibile il ricorso in cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato che abbia omesso di statuire sull'applicazione della misura di sicurezza dello straniero dal territorio dello Stato, obbligatoria ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, dovendosi in tal caso individuare, quale giudice di rinvio, il tribunale che ha emesso la pronuncia impugnata, e non il tribunale di sorveglianza, stante la non appellabilità di tale pronuncia. (In motivazione, la Corte ha precisato che la previsione di cui agli artt.579, comma 2, e 680, comma 2, cod. proc. pen. non si applica nell'ipotesi di misura di sicurezza disposta con sentenza emessa a seguito di abbreviato, in quanto in tal qual caso prevale la previsione dell'art.443, comma 3, cod. proc. pen. che consente al pubblico ministero di proporre il solo ricorso per cassazione e non l'appello dinanzi al tribunale di sorveglianza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 86 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 579 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)