Sez. 5, Sentenza n. 9027 del 06/07/2000 Ud. (dep. 10/08/2000) Rv. 217528 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Fatti di distrazione, occultamento, distruzione, dissipazione, dissimulazione - Previsione alternativa della norma - Condanna dell'imputato per i fatti contestati qualificati, diversamente rispetto alla contestazione come distrazione e non come dissipazione - Mancata corrispondenza tra sentenza ed imputazione - Configurabilità - Esclusione - Condizioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta, poiché le condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione sono alternativamente previste dalla norma, non integra violazione del principio di correlazione tra sentenza e contestazione (quando quest'ultima contenga la descrizione, sia pur sommaria, del comportamento dell'imputato) la decisione del giudice di merito che, stabilendo che i fatti addebitati all'imputato non sono ascrivibili alla categoria della dissipazione, ne affermi comunque la responsabilità, ritenendo che essi integrino la diversa ipotesi della distrazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)