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Sez. 5, Sentenza n. 1762 del 28/11/2007 Ud. (dep. 14/01/2008) Rv. 239096 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Ulteriore contestazione di fatto distrattivo - Applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. - Ragioni. - Esclusione dell'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, L. fall..
Stato
decisa il 2007-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239096-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta, vi è il divieto di un nuovo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.) per una ulteriore ipotesi di distrazione di danaro, sul presupposto che il pur distinto fatto distrattivo contestato sia assorbito nel disvalore dell'unico reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale già giudicato, in quanto la maggior parte delle singole condotte previste nell'art. 216 L. fall. possono essere realizzate con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati, costituendo reato a condotta eventualmente plurima per la cui realizzazione è sufficiente il compimento di uno solo dei fatti contemplati dalla legge, mentre la pluralità di essi non fa venire meno il suo carattere unitario. In tali casi di reiterazione o di molteplicità di fatti nell'ambito dell'art. 216 n. 1 non trova, pertanto, applicazione l'aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, L. fall., che deroga alla disciplina del concorso materiale di reati e della continuazione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)