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Sez. L, Sentenza n. 11677 del 09/11/1995 (Rv. 494592 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE | Convenzione non assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice - Configurabilità - Caratteristiche strutturali e funzionali quanto ad effetti processuali e sostanziali - Individuazione - Conseguenze - Conciliazione contenente rinunzie o transazioni su diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili - Effetti - Impugnabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494592-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE

La conciliazione giudiziale prevista dall'art. 185 cod. proc. civ.(nella quale possono essere contenuti una transazione, una rinunzia, un riconoscimento oppure un qualsiasi altro negozio, consacrato in un processo verbale, avente carattere documentale dal quale deve risultare l'incontro di volontà delle parti) pur richiedendo sempre una convenzione non è assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice, caratterizzandosi strutturalmente per il necessario intervento del giudice e funzionalmente, da un lato, per l'effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene, con l'ordinanza di cancellazione dal ruolo e l'estinzione sui generis del processo, e, dall'altro, per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti, il quale resta integralmente soggetto alla disciplina che gli è propria. Ne consegue, in particolare, che qualora la conciliazione giudiziale abbia come contenuto rinunzie o transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti o accordi collettivi, l'effetto estintivo dei diritti o quello preclusivo, tipico del negozio transattivo, si producono senza che al lavoratore sia consentito far valere l'invalidità dei negozi abdicativi mediante l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 185, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 88, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 88

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)