Sez. 2, Sentenza n. 816 del 25/01/1992 (Rv. 475438 - 01)
Procedimento civile - Verbale di conciliazione delle parti - In genere | Conciliazione giudiziale ex art. 185 cod.proc.civ. - Natura negoziale - Requisiti - Dichiarazione di aver transatto la lite, resa da una parte in udienza - Conciliazione giudiziale - Configurabilità - Esclusione.
Procedimento civile - Verbale di conciliazione delle parti - In genere
La conciliazione giudiziale prevista dall'art. 185 cod.proc.civ. è una convenzione fra le parti che l'hanno conclusa, con la particolarità di essere consacrata in un processo verbale avente carattere documentale. A tal fine perché si realizzi un'attività negoziale è necessario che dal processo verbale di conciliazione risulti l'incontro delle volontà delle parti, che unisce al carattere genericamente transattivo del suo contenuto sostanziale l'effetto processuale della impossibilità di una qualsiasi ulteriore prosecuzione del giudizio. Non può quindi configurarsi la conciliazione giudiziale nella dichiarazione fatta all'udienza da una parte di avere transatto la lite.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 185, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 88, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 88
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)