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Sez. 1, Sentenza n. 2655 del 20/10/1973 (Rv. 366145 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - SPESE RELATIVE - CRITERIO DELLA SOCCOMBENZA - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1973-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366145-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - SPESE RELATIVE - CRITERIO DELLA SOCCOMBENZA - APPLICABILITA.*

Le spese sostenute dall'avvocato per ottenere, dal consiglio dell'= ordine professionale, il parere da porre a base della richiesta di decreto ingiuntivo nei confronti del cliente, seguono, nel giudizio di opposizione da questi proposto, il criterio della soccombenza. (Conf 3270/68, mass n 336230).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)