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Sez. 2, Sentenza n. 3270 del 14/10/1968 (Rv. 336230 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - MANCATA VIOLAZIONE - IRRICORRIBILITA PER CASSAZIONE - ONORARI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA DEL SEQUESTRO - LORO INCLUSIONE TRA QUELLI LIQUIDATI PER IL PROCEDIMENTO CAUTELARE - GIUDIZI NON ESAURITI - COMPENSO PER L'OPERA SVOLTA - SPESE RELATIVE AL PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE -CRITERIO DELLA SOCCOMBENZA.*
Stato
decisa il 1968-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336230-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - MANCATA VIOLAZIONE - IRRICORRIBILITA PER CASSAZIONE - ONORARI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA DEL SEQUESTRO - LORO INCLUSIONE TRA QUELLI LIQUIDATI PER IL PROCEDIMENTO CAUTELARE - GIUDIZI NON ESAURITI - COMPENSO PER L'OPERA SVOLTA - SPESE RELATIVE AL PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE -CRITERIO DELLA SOCCOMBENZA.*

Non e sindacabile in Cassazione la Determinazione concreta della della misura dell'onorario di avvocato, che non abbia violato i limiti del minimo e del massimo, anche se nel provvedimento di liquidazione non siano state indicate le ragioni in base alle quali si e pervenuto alla liquidazione effettuata. Gli onorari relativi al ricorso presentato al Presidente del tribunale per ottenere la declaratoria di inefficacia di un sequestro vanno inclusi in quelli liquidati per il procedimento stesso. Nei giudizi iniziati ma non compiuti, il cliente deve dare all'avvocato o al procuratore gli onorari e diritti per l'opera effettivamente svolta fino alla cessazione del rapporto. La spesa sostenuta dall'avvocato per ottenere il parere del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori da porre a base della richiesta di decreto ingiuntivo nei confronti del cliente, seguono, nel giudizio di opposizione, il criterio della soccombenza. (Cfr. 911-63 3227-62 653-62 647-58 493-58). Conforme alla sentenza n.1434-66, massima n.322850.*

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1958

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)