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Sez. L, Sentenza n. 2675 del 15/04/1986 (Rv. 445732 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - I.N.A.D.E.L. - CREDITI PREVIDENZIALI VERSO QUESTO ISTITUTO - LIQUIDITÀ ED ESIGIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445732-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - I.N.A.D.E.L. - CREDITI PREVIDENZIALI VERSO QUESTO ISTITUTO - LIQUIDITÀ ED ESIGIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Nei confronti dell'i.N.A.D.e.L., cui si riferisce espressamente la tabella, parte prima, della legge 20 marzo 1975 n. 70, va applicato il d.P.R. 18 dicembre 1979 n. 696 (approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici previsti da detta legge), il quale all'art. 17, stabilisce che la gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, della ordinazione e del pagamento; consegue che la liquidità e la esigibilità dei crediti previdenziali verso tale ente, ai fini della decorrenza degli interessi corrispettivi, si realizzano con l'emissione del mandato contenente l'ordine di pagamento della spesa e non con l'accertamento contabile che costituisce l'atto amministrativo preparatorio di tale mandato. (Conf 6309/83, mass n 431048).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Legge 20/03/1975 num. 70 CORTE COST., DPR 18/12/1979 num. 696 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)