Sez. L, Sentenza n. 220 del 14/01/1988 (Rv. 456824 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA P.A. - INTERESSI - CREDITI PECUNIARI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - MORA DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA P.A. - INTERESSI - CREDITI PECUNIARI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - MORA DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA.*
Sui crediti pecuniari per prestazioni previdenziali -i quali, secondo la regola generale dell'art. 1282 cod. civ., non sono produttivi di interessi corrispettivi (o compensativi) finché non siano divenuti liquidi ed esigibili- possono decorrere gli interessi moratori, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., nel caso di mora dell'istituto previdenziale debitore, per la configurazione della quale deve farsi riferimento all'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533, nel senso che tale norma, incidendo direttamente sui tempi del meccanismo di liquidazione, vale a costituire automaticamente in mora l'istituto (in parallelo con la previsione dell'art. 1219 n. 2 cod. civ.) allo scadere dei centoventi giorni dalla richiesta dell'assicurato (da considerare respinta, per il silenzio o rifiuto dell'ente, a tutti gli effetti), con la conseguenza che da detta scadenza decorrono gli interessi (moratori) sulle somme successivamente liquidate. (V 3185/86, mass n 446179; (V 3185/86, mass n 446180; (V 2675/86, mass n 445732; (V 2675/86, mass n 445735).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)