Sez. U, Sentenza n. 16031 del 10/06/2024 (Rv. 671521-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE | Mandato relativo al recupero di crediti da sanzioni amministrative previste dal C.d.S. - Giudizio di rendiconto - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento. MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - MANDATO TACITO - OBBLIGO DI RENDICONTO - In genere. PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - In genere.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE
In tema di mandato relativo alla riscossione di crediti derivanti da sanzioni amministrative previste dal Codice della strada, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la richiesta di rendimento del conto proposta dall'ente territoriale nei confronti della società mandataria, in quanto il petitum sostanziale della domanda trova il suo fondamento nelle obbligazioni discendenti dal rapporto privatistico di mandato, rilevando l'emissione di ingiunzione fiscale rivolta all'incasso dei crediti quale mero presupposto esterno del rapporto dedotto in giudizio.
Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1713
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)