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Sez. 3 - , Sentenza n. 22063 del 22/09/2017 (Rv. 657799 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - MANDATO TACITO - OBBLIGO DI RENDICONTO | Obbligo di rendiconto - Principio generale dell'ordinamento - Ipotesi normativamente previste – Carattere tassativo – Esclusione – Obbligo a carico di chiunque svolge un'attività nell'interesse altrui – Configurabilità.
Stato
decisa il 2017-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657799-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - MANDATO TACITO - OBBLIGO DI RENDICONTO

In base a un principio generale dell'ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere; pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui da un rapporto di natura sostanziale discende il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1713, Cod. Civ. art. 2030, Cod. Civ. art. 380, Cod. Civ. art. 385, Cod. Civ. art. 723, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1983, Cod. Civ. art. 2261, Cod. Civ. art. 2552, Cod. Proc. Civ. art. 593, Cod. Proc. Civ. art. 676, Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Civ. art. 1175

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)