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Sez. 2, Sentenza n. 2515 del 22/07/1972 (Rv. 360001 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360001-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - CONDIZIONI.*

La mancata trascrizione nella copia del ricorso notificato al resistente della procura al difensore, apposta in calce o a margine del ricorso depositato, rende inammissibile il ricorso medesimo, allorche non possa dedursi da altri elementi sicuri ed univoci, contenuti nella predetta copia, la certezza che il mandato sia stato in effetti conferito in data anteriore alla notifica. (V 2020'69, mass n 341257; 441'69, mass n 338509).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)