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Sez. 1, Sentenza n. 2020 del 09/06/1969 (Rv. 341257 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1969-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341257-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

La mancata trascrizione della procura al difensore, apposta in calce o a margine dell'originale del ricorso depositato, nella copia del ricorso notificato al resistente, rende inammissibile il ricorso medesimo allorche non sia dato, da altri elementi sicuri ed univoci contenuti nella detta copia, acquisire la certezza che il mandato sia stato, in effetti, conferito in data anteriore o coeva alla notifica. (nella specie, nella copia del ricorso notificata al resistente la procura al difensore, apposta a margine della seconda facciata dell'atto, non era seguita dalla sottoscrizione della parte, ne tale firma risultava essere stata apposta in calce dell'atto medesimo od altrove, ne il documento conteneva elementi idonei a fornire la certezza del dato suindicato). (V. 2704-68, massima n.335268 1965-68, massima n.333990 1765-68, massima n.333661 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)