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Sez. 3, Sentenza n. 282 del 01/02/1974 (Rv. 367922 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO PER RESPONSABILITA AGGRAVATA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA ALL'UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - AMMISSIBILITA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DELL'ALTRA PARTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367922-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO PER RESPONSABILITA AGGRAVATA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA ALL'UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - AMMISSIBILITA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DELL'ALTRA PARTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La domanda di risarcimento del danno per responsabilita aggravata a norma dell'art 96 cod proc civ costituisce, per il suo stesso oggetto, una integrazione della domanda principale formulata dalla stessa parte e diretta ad ottenere il rigetto delle domande o delle difese dell'altra parte; essa pertanto non importa alcuna alterazione del tema essenziale della lite, ma concerne soltanto le conseguenze che possono derivare dalla risoluzione della controversia inizialmente portata all'esame del giudice. Non si verifica quindi alcuna violazione dell'art 183 cod proc civ quando questa domanda viene formulata per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni, ne occorre, affinche il giudice decida su di essa, che l'altra parte accetti esplicitamente od implicitamente il contraddittorio su tale istanza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)