Sez. L, Sentenza n. 11342 del 10/11/1998 (Rv. 520578 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Diritto a reversibilità in favore del collaterale - Godimento di altra pensione da parte del beneficiario - Incompatibilità - Momento d'acquisto della pensione ostativa - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 22 legge n. 93 del 1965, il diritto alla pensione di reversibilità in favore di collaterali è escluso quando il superstite goda di altra pensione, diretta o di reversibilità, a nulla rilevando che l'acquisto di tale pensione ostativa sia anteriore o successivo al decesso del collaterale, tenuto conto che la reversibilità trova giustificazione nell'apprestare mezzi al soggetto che, a seguito del decesso di quello che provvedeva al suo sostentamento, viene a trovarsi in stato di bisogno, sicché non ha ragione d'essere ove a tale stato di bisogno si sopperisca con altra pensione.
Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)