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Sez. L, Sentenza n. 3793 del 04/07/1979 (Rv. 400237 - 01)

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - IN GENERE - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA SEMPLICI - RAPPORTI TRA SOCI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - AMMINISTRATORE UNICO - LAVORATORE SUBORDINATO DELLA SOCIETA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400237-01

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - IN GENERE - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA SEMPLICI - RAPPORTI TRA SOCI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - AMMINISTRATORE UNICO - LAVORATORE SUBORDINATO DELLA SOCIETA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

L'amministratore di una societa, anche di capitali, puo assumere la qualita di dipendente subordinato della societa stessa, ove sia membro di un consiglio di amministrazione e non amministratore unico, in quanto solo nel primo caso e configurabile una volonta della societa, per la Costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, distinta da quella del singolo amministratore, quale espressione collegiale del consiglio di amministrazione, mentre, nel secondo caso, si verificherebbe, con il rapporto di lavoro, un'incensurabile immedesimazione in un unico soggetto della veste di esecutore subordinato della volonta sociale e di quella di organo competente ad esprimere detta volonta. (Conf 4690/77, mass n 388288; (Conf 1940/75, mass n 375639).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2380, Cod. Civ. art. 2381

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)