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Sez. 3, Sentenza n. 12786 del 30/09/1999 Ud. (dep. 11/11/1999) Rv. 215554 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DEPOSITO | Sentenza contumaciale - Notifica dell'avviso di deposito con estratto - Contenuto Elementi essenziali - Esclusione - Notizia per equipollenti - Rilevanza - Avvenuta impugnazione - Effetto sanante - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215554-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DEPOSITO

La notificazione dell'avviso di deposito e dell'estratto della sentenza contumaciale ha lo scopo di portare a conoscenza dell'imputato l'avvenuta pronuncia di una sentenza nei suoi confronti, così mettendolo in grado di esercitare il suo diritto di impugnazione. Ne consegue che l'estratto non deve necessariamente contenere tutti i requisiti della sentenza ma solo quelli che rispondono alla finalità processuale che gli è propria. Ed invero la fungibilità dello stesso estratto ammette che la notizia legale della pronuncia della sentenza si verifichi per equipollenti, cioè con mezzi diversi, sicché l'omissione della notificazione dell'estratto diviene irrilevante, qualora il ricorrente, avendo avuto altrimenti notizia della pronuncia della sentenza, abbia comunque proposto impugnazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto irrilevante la mancanza nell'estratto notificato della data, del timbro dell'ufficio e della sottoscrizione del cancelliere, in quanto i ricorrenti, proponendo l'impugnazione avverso la sentenza, avevano dimostrato di averne avuto piena ed effettiva conoscenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 548 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)