Sez. 5, Sentenza n. 12671 del 16/12/2002 Ud. (dep. 18/03/2003) Rv. 227174 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - TERMINI - DECORRENZA | Sentenza contumaciale - Omessa notifica all'imputato prosciolto in primo grado - Nullità della successiva sentenza di condanna pronunciata su appello del pubblico ministero - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - TERMINI - DECORRENZA
Nel caso di sentenza di proscioglimento in primo grado, contro la quale l'imputato contumace non sarebbe comunque ammesso a proporre appello, l'omessa notifica dell'estratto contumaciale non integra una violazione di Legge che - a mente dell'art. 606, comma primo lett. c) cod. proc. pen. - possa invalidare la successiva sentenza di condanna pronunciata su appello del procuratore generale, posto che a detta notifica può essere equiparata quella dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero, cui si connette direttamente la decorrenza del termine per l'eventuale proposizione di appello incidentale da parte dell'interessato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 548 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 595 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)