Sez. 1, Sentenza n. 1276 del 21/02/1997 Cc. (dep. 13/03/1997) Rv. 207079 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - IN GENERE | Negativi - Per avvenuta rimessione del processo - Legittimazione a sollevarli - Appartiene esclusivamente al giudice "ad quem" - Fattispecie.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - IN GENERE
Soltanto il giudice "ad quem", investito della competenza a giudicare a seguito dell'avvenuta rimessione del processo ai sensi dell'art. 43, comma secondo, cod. proc. pen., e dell'art. 5-bis D.L. n. 553 del 1996, è legittimato a sollevare conflitto negativo di competenza. (Fattispecie relativa a processo dinanzi all'a.g. militare). (Conf., in tema di processo ordinario, Sez. I, 14 febbraio 1997 n. 1109, Grillo, in corso di massimazione, e, in fattispecie identiche a quelle di cui alla massima che precede, le sentenze della stessa sezione rese all'udienza camerale del 21 febbraio 1997 e recanti i numeri dal 1277 al 1418 e dal 1421 al 1440).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 43 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 43 com. 2 CORTE COST., Legge 07/05/1981 num. 180 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 553 art. 5 bis, Legge 23/12/1996 num. 652
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)