Sez. 6, Sentenza n. 4403 del 12/11/1997 Cc. (dep. 29/01/1998) Rv. 210068 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - EFFETTI | Rimessione del processo ad altro ufficio giudiziario nei casi in cui non sia possibile la sostituzione del giudice astenutosi - Provvedimento attribuito esclusivamente alla competenza dell'organo collegiale - È tale - Provvedimento emesso dal presidente del tribunale - Abnormità - Sussistenza.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - EFFETTI
Il provvedimento di rimessione del processo ad altro giudice, previsto dall'art. 43, comma secondo, cod. proc. pen. nei casi in cui, a seguito di astensione o ricusazione di magistrati dell'ufficio procedente, non ne sia possibile la sostituzione, è da detta norma attribuito esclusivamente all'organo collegiale (corte di appello o tribunale), a differenza di quanto stabiliva l'omologo art. 70, comma quarto, cod. proc. pen. del 1930, che attribuiva un simile potere al presidente della corte o del tribunale. Ne consegue che il provvedimento di rimessione adottato dal presidente del tribunale costituisce atto abnorme, in quanto proveniente da un organo nemmeno astrattamente idoneo a determinare l'effetto traslativo previsto dalla norma.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 43 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 43 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177, Cod. Proc. Pen. art. 70 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)