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Sez. 5, Sentenza n. 13480 del 30/10/2001 (Rv. 549940 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE | Immobile acquisito da proprietario unico - Passaggio dello stesso ad un regime di comunione coattiva in forza di decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano, con successiva parziale suddivisione della cosa comune - Rilevanza ai fini del calcolo del valore iniziale - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549940-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE

In tema di INVIM, ai fini del calcolo dell'incremento di valore imponibile il momento da prendere in considerazione per determinare il valore iniziale dell'immobile è, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, quello in cui il cedente lo aveva acquistato ovvero quello della precedente tassazione. Ne consegue che, nel caso in cui l'immobile, acquistato da un unico soggetto, sia poi passato (nella specie, per effetto di un decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano emesso al fine di consentire la utilizzazione urbanistica dei suoli) ad un regime di comunione coattiva con successiva parziale suddivisione della cosa comune, il valore dell'immobile al momento di tale passaggio, che non ha segnato né l'acquisto della proprietà del bene da parte del cedente né un presupposto impositivo "intermedio", non assume alcuna rilevanza nel calcolo del valore iniziale dell'immobile ai fini di cui si tratta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)