Sez. 5, Sentenza n. 4967 del 18/04/2000 (Rv. 535762 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE | Immobile unico al momento dell'acquisto - Successiva divisione in più lotti - Valore iniziale di ciascun lotto - Determinazione - Criteri.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE
In tema di INVIM, il criterio per la individuazione del valore iniziale indicato dall'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, che fa riferimento al valore dichiarato o definitivamente accertato per il precedente acquisto ai fini della imposta di registro o di successione, non esclude, nel caso in cui un immobile dopo l'acquisto sia suddiviso in più lotti, che ai singoli lotti sia attribuito un valore iniziale diverso da quello proporzionale al valore dell'intero immobile, che tenga conto delle destinazioni urbanistiche, dell'ubicazione, della struttura etc. di ciascun lotto, fermo rimanendo che la somma dei valori non superi comunque il valore di acquisto del cespite ai sensi del citato art. 6. Pertanto, il valore iniziale di ciascun lotto, nel caso suindicato, va determinato in misura proporzionale al valore dell'intero solo se le porzioni siano tra loro omologhe o complementari. Tale complementarità, peraltro, non può desumersi esclusivamente dal fatto che l'immobile era originariamente unico, ma deve essere accertata in concreto.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)