Sez. 6, Sentenza n. 3056 del 10/02/1984 Ud. (dep. 03/04/1984) Rv. 163473 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CAUSE DI IMPROCEDIBILITÀ, DI NON PUNIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - RICHIESTA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA AMPIA - RIGETTO - RICORRIBILITÀ DELLA SENTENZA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CAUSE DI IMPROCEDIBILITÀ, DI NON PUNIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - RICHIESTA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA AMPIA - RIGETTO - RICORRIBILITÀ DELLA SENTENZA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
Nell'ipotesi in cui la sentenza di merito, applicando una causa estintiva del reato, respinga la richiesta di assoluzione con formula ampia, l'eventuale difetto di motivazione non è denunciabile in Sede di legittimità. Un accoglimento del ricorso, infatti, imporrebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in violazione dell'art. 152 cod. proc. pen., che esige la indifferibilità dell'applicazione della causa estintiva. L'unica eccezione a questo principio è costituita dal caso in cui dagli elementi già acquisiti al processo e, quindi, senza che si profili la necessità di un nuovo esame di merito, appaia evidente l'innocenza dell'imputato. (Conf mass n 151879; (Conf mass n 155312).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)