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Sez. 2, Sentenza n. 931 del 03/07/1981 Ud. (dep. 30/01/1982) Rv. 151879 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - RIGETTO DELL'ISTANZA DI PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - RICORSO IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITE: INNOCENZA EMERGENTE DAGLI ATTI PROCESSUALI.*
Stato
decisa il 1981-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151879-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - RIGETTO DELL'ISTANZA DI PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - RICORSO IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITE: INNOCENZA EMERGENTE DAGLI ATTI PROCESSUALI.*

Nell'ipotesi in cui la sentenza di merito, applicando una causa estintiva del reato, respinga la richiesta di assoluzione con formula ampia, l'eventuale difetto di motivazione non è denunciabile in Sede di legittimità. Un accoglimento del ricorso, infatti, imporrebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e finirebbe in tal modo con il vulnerare il precetto dell'art. 152 cod. proc. pen., che esige l'improcrastinabilità dell'applicazione della causa estintiva. L'unica eccezione è costituita dal caso in cui l'innocenza dell'imputato appaia evidente dagli elementi già acquisiti al processo e, quindi, senza che si profili la possibilità di un riesame di merito. (Conf mass n 143445/79, in termini; (V mass n 149627/81; (V mass n 149506/81; (V mass n 147983/81).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)