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Sez. 4, Sentenza n. 17011 del 07/11/2007 Cc. (dep. 24/04/2008) Rv. 239583 - 01

DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO | Liquidazione dei compensi al difensore - Imputato irreperibile divenuto reperibile al momento della liquidazione - Esperimento della procedura di recupero del credito professionale - Necessità.
Stato
decisa il 2007-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239583-01

DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO

In materia di liquidazione dei compensi al difensore d'ufficio, qualora l'imputato, dichiarato irreperibile nel corso del giudizio di merito, divenga successivamente reperibile, deve applicarsi l'art. 116 e non già l'art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, con la conseguenza che il difensore d'ufficio deve dimostrare di aver inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)