Sez. 4, Sentenza n. 5773 del 20/12/2007 Cc. (dep. 06/02/2008) Rv. 239034 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO | Imputato irreperibile - Liquidazione del difensore - Esperimento delle procedure di recupero crediti - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO
In tema di liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio, nell'ipotesi in cui il patrocinato sia stato dichiarato irreperibile, non è necessario da parte del patrocinante la dimostrazione del previo infruttuoso esperimento della procedura per il recupero del credito professionale, posto che l'accertato stato di irreperibilità dell'assistito determinerebbe un inutile onere a carico del difensore di ufficio. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la dichiarazione di irreperibilità da parte del Tribunale fosse sufficiente all'applicazione dell'art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)