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Sez. 1, Sentenza n. 2827 del 22/04/1986 (Rv. 445864 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE - INDENNITÀ DI BUONUSCITA IN FAVORE DEI DIPENDENTI STATALI - MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE 26 SETTEMBRE 1985 N. 482 - APPLICABILITÀ NEI GIUDIZI PENDENTI.*
Stato
decisa il 1986-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445864-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE - INDENNITÀ DI BUONUSCITA IN FAVORE DEI DIPENDENTI STATALI - MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE 26 SETTEMBRE 1985 N. 482 - APPLICABILITÀ NEI GIUDIZI PENDENTI.*

Con riguardo all'indennità di buonuscita in favore dei dipendenti statali, assoggettata all'IRPEF a norma dell'art. 12 lett. E) del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, anche prima delle modifiche introdotte dalla legge 26 settembre 1985 n. 482, tale ultima legge, che nel ribadire detta tassazione (stante la comprensione della indennità di buonuscita fra quelle equipollenti al trattamento di fine rapporto e commisurate alla durata del rapporto stesso), modifica il "quantum" dell'imposizione, trova immediata applicazione nei giudizi pendenti, in base all'espressa previsione dell'art. 4 primo comma, mentre è in proposito irrilevante che il contribuente, a norma del successivo quinto comma del medesimo art. 4, sia ancora in termini per optare per la riliquidazione dell'imposta in Sede amministrativa, salva restando l'Estinzione del giudizio per rinuncia, quando il contribuente in concreto eserciti tale facoltà. (nella specie, la S.C. ha affermato il riportato principio in via di mera delibazione di ricorso principale proposto dalla amministrazione finanziaria, per poter poi esaminare il fondamento di ricorso incidentale condizionato del contribuente, attinente ad una questione pregiudiziale. Accogliendo tale ricorso incidentale, ha osservato che l'indicato principio lasciava aperto ogni problema sulla legittimità costituzionale della legge n. 482 del 1985, il quale sarebbe divenuto rilevante solo se in Sede di rinvio quella questione pregiudiziale avesse trovato soluzione nel senso di lasciare ancora aperta l'indagine sul trattamento fiscale della indennità di buonuscita).*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 12 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 CORTE COST., DPR 26/09/1985 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)