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Sez. 3, Sentenza n. 1500 del 15/06/1964 (Rv. 302143 - 01)

VENDITA - SPESE DELLA VENDITA - NATURA - DEBITO DEL COMPRATORE VERSO TERZI - ONERE DI RIMBORSO NEI CONFRONTI DEL VENDITORE ANTICIPATARIO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO - MANCATO PAGAMENTO O MANCATO RIMBORSO DELLA PREDETTA IMPOSTA DA PARTE DEL COMPRATORE - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - DEDUCIBILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1964-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302143-01

VENDITA - SPESE DELLA VENDITA - NATURA - DEBITO DEL COMPRATORE VERSO TERZI - ONERE DI RIMBORSO NEI CONFRONTI DEL VENDITORE ANTICIPATARIO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO - MANCATO PAGAMENTO O MANCATO RIMBORSO DELLA PREDETTA IMPOSTA DA PARTE DEL COMPRATORE - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - DEDUCIBILITA - ESCLUSIONE.*

L'art. 1475 cod.civ., disponendo che le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non e stato pattuito diversamente, e comprendendo implicitamente, tra tali spese, quelle per l'imposta di registro gravante sull'atto di trasferimento, non aggiunge, alle obbligazioni scaturenti reciprocamente a carico delle parti dalla loro volonta consacrata nell'atto, un'obbligazione ex lege del compratore verso il venditorè tutte quelle spese, infatti, non sono dovute dal compratore al venditore, ma costituiscono un suo debito verso terzi (notaio, ufficio del registro ecc.). E, se, nei rapporti esterni, e cioe, con particolare riferimento alle spese per l'imposta di registro, nei rapporti verso il fisco (art.93 RDL 30 dicembre 1923 n. 3265) le anzidette spese gravano solidalmente sul compratore e sul venditore, nei rapporti interni, invece, quelle spese costituiscono per il compratore soltanto un Onere, nel senso che lo stesso, ha, verso il venditore, l'Onere di pagarle alle persone o agli organi cui sono dovute e verso i quali sussiste un vero e proprio Obbligo di pagamento, salvo che, data anche la indicata solidarieta, il venditore le abbia anticipate, nel qual caso il compratore ha l'Obbligo di rimborsargliele, in via di regresso. Onere del pagamento ed Obbligo del rimborso sono, quindi, al di fuori dello schema del sinallagma, non costituiscono cioe obbligazioni principali, ne accessorie, ne esplicite, ne implicite, derivanti direttamente dalla volonta delle parti o dalla volonta integrativa della legge, non costituiscono percio, ne l'uno ne l'altro, obbligazioni corrispettive e contrapposte della compravendita. Conseguentemente, poiche presupposto dell'applicazione dell'art.1460 cod.civ. (eccezione d'inadempimento) e anche che l'obbligazione inadempiute, posta a base dell'eccezione d'inadempimento, abbia, nella struttura del contratto, carattere corrispettivo di controprestazione nei confronti di quella di cui e stato reclamato l'adempimento, deve ritenersi che ne il mancato pagamento dell'imposta di registro da parte del compratore, nel termine fissato e sanzionato dalla legge fiscale, puo permettere al venditore di rifiutare, ex art. 1460 cod. civ., l'adempimento di una delle obbligazioni contrattuali, ne, qualora il venditore abbia presa l'iniziativa del pagamento verso il fisco, all'Azione di rimborso verso il compratore, basata su un titolo autonomo di credito, immediatamente reclamabile, possono da questo essere opposti inadempimenti contrattuali del venditore stesso. Cio tuttavia non esclude che, ove, in un tempo successivo, il contratto dovesse essere dichiarato risolto per colpa del venditore, questi sarebbe tenuto, non solo a restituire il prezzo, ma anche a rimborsare al compratore le spese in qualunque modo, e quindi anche in via di rivalsa, da questo sopportate per la vendita, ristabilendosi, cosi l'equilibrio economico preesistente. (V 1480/51).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1475, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)