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Sez. 4, Sentenza n. 14615 del 25/02/2014 Ud. (dep. 28/03/2014) Rv. 259692 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Obblighi del datore di lavoro - Delega a persona capace e idonea - Delega a lavoratore beneficiario della tutela - PossibilitĂ  - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259692-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In materia di norme di prevenzione antinfortunistica, l'imprenditore non può delegare i compiti inerenti l'adozione e l'osservanza delle misure di sicurezza al lavoratore beneficiario della tutela.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 1, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)