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Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014 Ud. (dep. 18/09/2014) Rv. 261108 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Normativa antinfortunistica - Destinatari - Datore di lavoro - Delega di funzioni - Requisiti - Individuazione.
Stato
decisa il 2014-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261108-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 299 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)