diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 14206 del 27/10/2000 (Rv. 541272 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa all'art. 7, comma primo lett. a) CCNL lavoratori agro - industria 12 dicembre 1990.
Stato
decisa il 2000-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541272-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva interpretato l'art. 7 del CCNL 12 dicembre 1990 per i lavoratori del settore agro - industria nel senso che l'orario di ore 37, 30 settimanali è previsto al comma primo lett. a) solo per coloro che siano soggetti alla limitazione di orario e per il personale che non rientri nella tabella approvata con R.D. n. 2657 del 6 dicembre 1912, mentre l'orario di ore 41, 30 è previsto per il "restante personale", fra cui quello direttivo, e per i lavoratori discontinui, con le eccezioni ivi previste)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)