Sez. L, Sentenza n. 5464 del 28/04/2000 (Rv. 536058 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa ad accordo aziendale attuativo delle disposizioni del c.c.n.l. 2 luglio 1992 per gli addetti alle industrie della gomma e della plastica.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione data dal giudice di merito al contratto collettivo di diritto comune è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., nell'interpretare un accordo aziendale attuativo del c.c.n.l. 2 luglio 1992 del settore della gomma e della plastica, aveva escluso che l'importo retributivo individuale mensile" - riconosciuto ex art. 17 del predetto c.c.n.l. ai lavoratori del terzo e quarto livello transitati, a seguito della riclassificazione alfabetica dei livelli retributivi, rispettivamente ai livelli "G" e "F" - fosse applicabile ai lavoratori transitati dal terzo livello al livello "F").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 02/07/1992 num. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)