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Sez. 2, Sentenza n. 3517 del 25/10/1969 (Rv. 343673 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - PARTI DESTINATE ALL'USO COMUNE DI DUE FABBRICATI CONTIGUI - APPLICAZIONE ANALOGICA DI DETTA PRESUNZIONE - PROVA CONTRARIA RISULTANTE DAI TITOLI.*
Stato
decisa il 1969-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343673-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - PARTI DESTINATE ALL'USO COMUNE DI DUE FABBRICATI CONTIGUI - APPLICAZIONE ANALOGICA DI DETTA PRESUNZIONE - PROVA CONTRARIA RISULTANTE DAI TITOLI.*

La presunzione legale di comproprieta, di cui all'art 1117 cod civ, e applicabile per analogia anche quando si tratti di parti comuni di edifici limitrofi, aventi le caratteristiche di edifici autonomi ed appartenenti anche a proprietari diversi ma essa va esclusa, quando dall'esame dei titoli di provenienza, si accerti che la cosa (nella specie, un androne) si appartiene in proprieta esclusiva ad uno dei proprietari degli edifici limitrofi. (V 1993-69, massima n 341216 1569-69, massima n 340459 1737-68, massima n 333606).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 832

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)