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Sez. 2, Sentenza n. 1737 del 07/06/1968 (Rv. 333606 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - PARTI DI IMMOBILE DESTINATE PERMANENTEMENTE ALLA CONSERVAZIONE ED ALL'USO DI DUE EDIFICI LIMITROFI - PORTONE E SCALA - APPLICABILITA ANALOGICA DELLA DETTA PRESUNZIONE.*
Stato
decisa il 1968-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333606-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - PARTI DI IMMOBILE DESTINATE PERMANENTEMENTE ALLA CONSERVAZIONE ED ALL'USO DI DUE EDIFICI LIMITROFI - PORTONE E SCALA - APPLICABILITA ANALOGICA DELLA DETTA PRESUNZIONE.*

La presunzione legale di comproprieta, stabilita dall'art. 1117 cod. civ. in relazione a edificio diviso per piani, e applicabile per analogia anche quando si tratti di due edifici limitrofi, per le parti di immobile destinate permanentemente alla conservazione ed all'uso di entrambi, come e, ad esempio, del portone e della scala costruiti per dare accesso sia all'uno che all'altro edificio. Verificandosi codesta ipotesi, la presunzione vale anche se la scala e il portone insistano sul suolo di uno dei due proprietari e siano costruiti a spese di quest'ultimo, poiche le dette circostanze non sono sufficienti, in Mancanza di titolo contrario, ad attribuire la proprieta esclusivamente a lui. (V. 1052-67, massima n. 327412 991-67, massima n. 327276).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)