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Sez. L, Sentenza n. 9808 del 20/09/1991 (Rv. 473947 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere | Accordi collettivi nazionali per la disciplina del personale impiegato nell'assistenza medico-generica ed in quella pediatrica - Parametro inderogabile nei rapporti da instaurare con i singoli professionisti - Norme prevedenti la durata a tempo indeterminato del rapporto - Applicabilità - Condizione - Conferimento di incarico di medico scolastico non corrispondente allo schema della disciplina - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473947-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere

Gli accordi collettivi nazionali (esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica) previsti dall'art. 48 della legge n. 833 del 1978 per la disciplina del personale convenzionato impiegato nell'assistenza medico - generica ed in quella pediatrica, pur conservando la natura sostanziale di fonti dell'autonomia collettiva, dettano una disciplina uniforme dei rapporti (parasubordinati) tra i professionisti e la U.S.L., la quale è stata assunta a parametro inderogabile nei rapporti da instaurare con i singoli professionisti, quanto, in particolare, ai presupposti di legittimazione per il conferimento degli incarichi ed alle cause di cessazione degli stessi. Tuttavia l'applicabilità di tale disciplina, ed in particolare delle norme che prevedono la durata a tempo indeterminato del rapporto, presuppone che questo sia del tutto conforme allo schema predisposto dall'accordo collettivo, e va pertanto esclusa nel caso di conferimento di incarico di medico scolastico non corrispondente a detto schema.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 25 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)