Sez. L, Sentenza n. 930 del 03/02/1996 (Rv. 495715 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Rapporti atipici instaurati senza osservanza delle procedure ex art. 48 legge n. 833 del 1978 - Applicabilità degli accordi collettivi nazionali - Esclusione - Pretese retributive - Limiti di accoglibilità - Rilevanza ex art. 2126 cod. civ. degli accordi "inter partes" in riferimento alla quantità e natura delle prestazioni effettivamente rese - Sussistenza - Applicabilità della legge n. 230 del 1962 sui contratti di lavoro a termine - Esclusione - Fattispecie relativa alla spettanza di indennità previste dall'accordo nazionale per i medici ambulatoriali a medici epidemiologici assunti con convenzioni annuali.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
Con riferimento ai rapporti di parasubordinazione atipici instauratisi tra unità sanitarie locali e medici senza l'osservanza degli schemi rigidamente stabiliti dall'art. 48 della legge n. 833 del 1978 innanzitutto quanto alle modalità di accesso al rapporto convenzionale, non possono trovare applicazione le disposizioni dei decreti presidenziali di recepimento dei previsti accordi collettivi nazionali, ma, riguardo alle pretese retributive degli interessati, si deve accertare - in considerazione delle norme dell'art. 2126 cod. civ., applicabili anche ai rapporti di lavoro autonomo aventi le caratteristiche della parasubordinazione, ed esclusa invece l'applicabilità delle disposizioni della legge n. 230 del 1962 in materia di contratti a termine - se le pretese stesse possano trovare accoglimento sulla base delle pattuizioni intercorse tra le parti e del concreto svolgimento del rapporto, tenuto conto dell'entità e della natura qualitativa delle prestazioni effettivamente rese dai singoli medici. (Nella specie, "medici epidemiologici" assunti con rapporti convenzionali a termine da unità sanitarie locali della Regione Liguria nel 1982, di fatto annualmente rinnovati fino all'assunzione dei medici stessi in base alla legge 20 maggio 1985 n. 207, avevano chiesto l'attribuzione dell'indennità di carovita e del premio di operosità, ai sensi degli artt. 40 e 41 del d.P.R. 22 ottobre 1981 di recepimento dell'accordo nazionale relativo ai medici ambulatoriali in regime convenzionale. La S.C. sulla base dei suindicati principi ha annullato la sentenza impugnata, che aveva accolto le domande).
Riferimenti normativi: DPR 22/10/1981 art. 40, DPR 22/10/1981 art. 41, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Legge 20/05/1985 num. 207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)