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Sez. 5, Sentenza n. 21064 del 05/03/2004 Ud. (dep. 05/05/2004) Rv. 229237 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE | Assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato (art. 2623 cod. civ. depenalizzato ad opera dell'art. 2625 cod. civ., introdotto dal d. lgs. n.61 del 2002) - Statuizione che dispone la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa - Interesse ad impugnare - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229237-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE

Sussiste l'interesse dell'imputato, ex art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., nell'ipotesi di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato (violazione dell'illecito originariamente previsto dall'art. 2623, n. 3 cod. civ. successivamente depenalizzato ad opera dell'art. 2625 cod. civ., introdotto dal d. lgs. n. 61 del 2002) - ad impugnare con ricorso per cassazione la statuizione concernente l'ordine di trasmissione all'autorità amministrativa per l'applicazione delle sanzioni in ordine all'illecito depenalizzato, in quanto l'avvio dell'accertamento, da parte della competente autorità, circa la configurabilità di una violazione amministrativa nel fatto estromesso dall'area della illiceità penale, integra ex se un pregiudizio prodotto dall'effetto gravato, per la concreta possibilità che l'accertamento si traduca nell'applicazione delle sanzioni, una volta che il giudice penale, trasmettendo gli atti, abbia espresso un giudizio di applicabilità delle medesime. Ne consegue che sussiste nella specie sia l'idoneità del provvedimento a produrre l'effetto pregiudizievole, sia la possibilità di un vantaggio connesso alla rimozione del provvedimento medesimo e, pertanto, sussiste l'interesse ad impugnare, quale condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)