Sez. 3, Sentenza n. 16101 del 20/03/2001 Ud. (dep. 20/04/2001) Rv. 219511 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE | Sentenza di non doversi procedere per sopravvenuta carenza di illiceità penale - Statuizione che dispone la trasmissione degli atti alla P.A. - Sussistenza dell'interesse - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE
È inammissibile per carenza dell'interesse ad impugnare, ex art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso la statuizione della sentenza che, dichiarando che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, dispone la trasmissione di copia degli atti alla pubblica amministrazione per competenza anche in assenza di norme transitorie che impongano detta trasmissione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)