Sez. L, Sentenza n. 4879 del 21/09/1979 (Rv. 401517 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTAZIONE - CRITERI - INTERESSI - DECORRENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTAZIONE - CRITERI - INTERESSI - DECORRENZA.*
A norma dell'art 429, comma terzo, cod proc civ (nuovo testo), mentre la rivalutazione dei crediti di lavoro si effettua, anche d'ufficio, sul coacervo delle percentuali verificatesi dalla maturazione del credito - comprese quelle anteriori all'entrata in vigore della legge n 533 del 1973 che tale disposizione ha introdotto - al momento della liquidazione; gli interessi legali sui crediti di lavoro debbono computarsi dalla data di scadenza di ciascuno di essi, sulle frazioni di capitale via via rivalutate in base agli indici di svalutazione, fino alla pubblicazione della sentenza ed al saldo effettivo. (V 2652/78, mass n 392011).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)