Sez. L, Sentenza n. 5053 del 06/09/1988 (Rv. 459845 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - ADEMPIMENTO PARZIALE IN CORSO DI CAUSA - EFFETTI - SPETTANZA FINO AL SALDO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - ADEMPIMENTO PARZIALE IN CORSO DI CAUSA - EFFETTI - SPETTANZA FINO AL SALDO.*
La rivalutazione monetaria, ex art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., del credito di lavoro, ove questo sia stato parzialmente soddisfatto nelle more del giudizio, deve essere determinata tenendo conto anche della svalutazione verificatasi nel periodo anteriore all'adempimento parziale e, al pari degli interessi, compete non giĆ fino al momento della pronuncia giudiziale ma fino al momento, a questa posteriore, dell'effettivo saldo, solo in tal modo realizzandosi il concreto adeguamento del salario al reale costo della vita. (V 8115/87, mass n 455765; (V 2209/87, mass n 451443; (V 5875/86, mass n 448274; (V 425/85, mass n 438637; (V 2034/82, mass n 419894; (V 1727/80, mass n 405342; (V 4879/79, mass n 401517; (V 1523/79, mass n 397873).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)