Sez. 4 - , Sentenza n. 22101 del 19/04/2019 Ud. (dep. 21/05/2019) Rv. 275804 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE | Accertamento su soggetto in vita - Irripetibilità - Condizioni.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE
La valutazione sulla ripetibilità dell'accertamento tecnico, rilevante secondo la disciplina emergente dal combinato disposto degli artt. 359 e 360 cod. proc. pen., deve essere effettuata considerando la possibilità, o meno, che l'accertamento venga ripetuto nel tempo in condizioni di effettiva parità tra le parti, cosicché l'accertamento tecnico sul paziente in vita ha carattere irripetibile - e necessita della immediata apertura del contraddittorio scientifico - ogni qual volta riguardi la verifica di parti dell'organismo soggette a modificazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)