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Sez. 5 - , Sentenza n. 15623 del 09/02/2021 Ud. (dep. 26/04/2021) Rv. 280907 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE | Esaltazione di impronte digitali - Irripetibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280907-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE

L'attività di esaltazione delle impronte digitali mediante tecniche, anche complesse, che utilizzano diverse metodologie e prodotti chimici per la loro individuazione e la successiva evidenziazione e fissazione non è assoggettata alla disciplina prevista per gli accertamenti non ripetibili, rientrando tra le operazioni di prelievo e messa in sicurezza del reperto prodromiche all'analisi tecnico-comparativa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)