Sez. 3, Sentenza n. 13681 del 31/07/2012 (Rv. 623597 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Colpa della vittima - Efficacia interruttiva del nesso causale - Condizioni - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
La responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 cod. civ. è esclusa in presenza di una scelta consapevole del danneggiato (c.d. rischio elettivo), il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità del custode di un campo di calcetto, per l'infortunio occorso ad un giocatore in seguito all'impatto contro alcuni tubi metallici accantonati ai margini del campo e ben visibili).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)