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Sez. 2, Sentenza n. 5122 del 03/03/2011 (Rv. 617175 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Onere probatorio - Riparto - Criteri - Applicazione relativa in riferimento a giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del divieto di trasporto di animali malati.
Stato
decisa il 2011-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617175-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i princìpi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è onere della P.A. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa. Ne consegue che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa irrogata a chi abbia violato il divieto di trasporto di animali malati - imposto dall'art. 3, comma 1, lettera b), del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 532, relativo alla protezione degli animali durante il trasporto, una volta che l'amministrazione abbia provato che sia avvenuto il trasporto dell'animale malato, è onere dell'opponente provare il fatto impeditivo contemplato dalla lettera b1) della citata disposizione e cioè che il trasporto abbia riguardato un animale malato o ferito solo lievemente e che non sia stato causa per esso di sofferenze inutili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 532 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)