Sez. 2, Sentenza n. 5 del 02/01/1968 (Rv. 330779 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - CAUSE RELATIVE ALLA MISURA E ALLE MODALITA DI USO DEI SERVIZI DEL CONDOMINIO DI CASE - NOZIONE- OPERE VOLTE AD ASSICURARE I SERVIZI COMUNI - PROPRIETA ESCLUSIVA DI UN CONDOMINO - LESIONE- ESCLUSIONE DELLA COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - CAUSE RELATIVE ALLA MISURA E ALLE MODALITA DI USO DEI SERVIZI DEL CONDOMINIO DI CASE - NOZIONE- OPERE VOLTE AD ASSICURARE I SERVIZI COMUNI - PROPRIETA ESCLUSIVA DI UN CONDOMINO - LESIONE- ESCLUSIONE DELLA COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE.*
La Competenza per materia del pretore per le cause relative alla misura e alle modalita di uso dei servizi del condomino di case (art. 8, n.4 cod.proc.civ.) deve ritenersi riferita soltanto alla disciplina materiale e quantitativa dei servizi, nonche ai limiti di Esercizio di ogni singola facolta contenuta nel diritto di comunione. Tale speciale Competenza pertanto non sussiste nel caso in cui il condomino, che promuove la lite, deduce che le opere poste in essere per assicurare i servizi comuni - nella specie un'elettropompa per sollevamento d'acqua e relativi contatori di acqua ed energia elettrica - ledano il suo diritto relativamente ai beni di sua esclusiva proprieta ovvero un suo particolare diritto di uso esclusivo relativamente a parti comuni dell'edificio (nella specie diritto esclusivo di calpestio in una chiostrina interna avente funzione di pozzo di luce).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)