Sez. U, Sentenza n. 2358 del 10/10/1967 (Rv. 329619 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PRECLUSIONE - DECISIONE SUL MERITO DI PRIMO GRADO - GIUDIZIO FORMALE SULLA SENTENZA DI PRIMO GRADO CONCERNENTE UNICAMENTE LA GIURISDIZIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PRECLUSIONE - DECISIONE SUL MERITO DI PRIMO GRADO - GIUDIZIO FORMALE SULLA SENTENZA DI PRIMO GRADO CONCERNENTE UNICAMENTE LA GIURISDIZIONE.*
La proposizione del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e preclusa solo dalla decisione sul merito del giudice di primo grado, ovvero dal passaggio in cosa giudicata formale della sentenza, con la quale il giudice di primo grado abbia pronunziato unicamente sulla giurisdizione, affermandola o negandola. (Conf. 2487-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)